Art. 8.
(Contributi per il contenimento dei consumi idrici nei settori industriale, artigianale e terziario).

      1. Al fine di realizzare le finalità di cui all'articolo 1 nei settori industriale, artigianale e terziario, possono essere concessi contributi in conto capitale fino al 30 per cento della spesa ammissibile preventivata per realizzare o modificare impianti fissi, sistemi o componenti.